Il caso

Un professore universitario, consulente di un importante ente pubblico, si rivolge al nostro studio per non aver ricevuto il pagamento di compensi stabiliti contrattualmente.

Ottenuta ingiunzione di pagamento in favore del cliente, l’ente pubblico proponeva opposizione eccependo che:

  • il decreto 78/2010 aveva previsto che “…a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (…), non puo’ essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009
  • tale norma avrebbe avuto carattere imperativo di talché tale riduzione si sarebbe applicata di diritto nei contratti di consulenza ai sensi dell’art. 1339 c.c..

Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo concordando con la tesi dell’ente.

La Corte d’appello di Roma ha riformato tale sentenza.

In particolare, la Corte d’appello ha affermato che il Legislatore non abbia affatto inteso ridurre d’imperio l’ammontare dei compensi già pattuiti, avendo piuttosto introdotto una limitazione percentuale dei relativi pagamenti, rispetto a quanto corrisposto nel 2009.

Di conseguenza, l’ente è stato condannato a pagare gli importi integralmente dovuti al consulente, prevedendo però che il saldo potrà avvenire solo tramite rimesse non eccedenti i sopra evidenziati limiti di spendita annuale.

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