Una nostra assistita viene citata in giudizio dalla coautrice con la medesima di un’opera letteraria per vedersene attribuita la paternità esclusiva.
Ciò nonostante l’opera fosse stata depositata alla SIAE a nome di entrambe, nonché ceduta dalle stesse in tale qualità ad una casa di produzione per la realizzazione di un film.
Eccepite tali circostanze a chiara dimostrazione della co-autorialità dell’opera, in difetto di prova del contrario da parte di chi assumeva esserne titolare esclusiva, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di controparte condannandola anche per lite temeraria al risarcimento danni in favore della nostra assistita.
Infatti, il Tribunale ha affermato che su chi rivendichi la paternità esclusiva incombe l’onere di provare l’assenza di qualunque apporto collaborativo di altri soggetti alla creazione dell’opera, in misura tale da sovvertire le presunzioni legali relative  alla titolarità dell’opera (creazione della stessa anche nel caso in cui sia riferibile ad una pluralità di soggetti ai sensi degli artt. 6 -10 legge sul diritto d’autore, indicazione delle autrici sulla copertina dell’opera ai sensi dell’art. 8 della stessa legge e il deposito nel registro SIAE ai sensi dell’art. 103 della legge).
Quanto all’azione esperita in modo temerario, il Tribunale ha affermato la consapevolezza dell’attrice della comunione autoriale e il comportamento diametralmente opposto tenuto antecedentemente al processo.
(Trib. Roma, sezione specializzata Imprese, 16/03/2021)
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