Un imprenditore nostro cliente riportava la frattura dell’acetabolo a causa di una caduta in un canale di scolo dell’acqua piovana all’interno di un’area di parcheggio sulla pubblica via (raffigurata nella foto).

In particolare, la caduta veniva determinata dal malposizionamento delle grate di protezione che gli facevano perdere l’equilibrio e ne determinavano la rovinosa caduta a terra.

Tale grave infortunio costringeva il nostro cliente ad una delicata operazione chirurgica e ad una lunga degenza presso una casa di cura per la riabilitazione.

Promossa la causa contro Roma Capitale per il risarcimento dei danni provocati dalla omessa manutenzione dell’area stradale dove si è verificato il sinistro, il giudizio veniva esteso alla società di manutenzione dell’area e alle compagnie assicuratrici della stessa e del Comune.

Dopo aver sentito i testimoni oculari e fatto svolgere una consulenza tecnica per determinare il danno patito dal nostro cliente, il Tribunale di Roma formulava una proposta di conciliazione alle parti ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c..

In particolare, tale proposta prevedeva che la compagnia di assicurazioni dell’impresa responsabile della manutenzione (soggetto ultimo su cui sarebbe ricaduta la responsabilità per i danni) risarcisse un congruo danno al nostro cliente oltre al rimborso delle spese legali.

A seguito di tale accordo, in un tempo relativamente breve dall’inizio del giudizio, le parti hanno trovato un accordo soddisfacente per lo sfortunato cittadino senza dover attendere la sentenza che sarebbe giunta dopo diverso tempo.

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