Dopo 12 anni di contenzioso, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al contenzioso tra Pierre Cardin e Multipartner S.p.a., assistita dal nostro studio.
Con ordinanza del 9 ottobre 2020, la Suprema Corte ha confermato il lodo arbitrale con cui il noto stilista di origini italiane era stato condannato al risarcimento dei danni in favore di Multipartner s.p.a. per violazione del principio di buona fede nelle trattative precontrattuali.
In particolare, la Cassazione ha affermato un principio molto interessante sull’impugnazione del lodo arbitrale per violazione dell’ordine pubblico (art. 829 III co. c.p.c.).
La norma che prescrive l’iscrizione all’albo dei mediatori in affari per poter richiedere il pagamento della provvigione (art. 6 legge 39/1989) non rientra nell’ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 829 c.p.c., non essendo un principio fondamentale dell’ordinamento, ma una norma organizzativa.
Dunque, va rigettata l’impugnazione del lodo per pretesa violazione dell’ordine pubblico basata sulla violazione dell’art. 6 L. 39/1989.
(Ord. Cass. 9 ottobre 2020, conf. App. Milano 20 maggio 2015)
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