IL CASO: un noto atleta italiano, medaglia olimpica, scopre casualmente che un’azienda farmaceutica ha distribuito presso ospedali e studi medici un poster raffigurante il medesimo associandolo al marchio di un medicinale.
LA SOLUZIONE: inviata diffida con richiesta di risarcimento del danno, la casa farmaceutica si è difesa affermando che il poster era stato distribuito al solo fine di celebrare l’immagine dell’atleta. Introdotto il giudizio, nel corso della prima udienza l’azienda ha riconosciuto in via transattiva un corrispettivo all’atleta per lo sfruttamento abusivo della sua immagine.
IL CASO: una coppia lamenta il trattamento dei rispettivi dati personali nell’ambito di una nota trasmissione televisiva nel corso della quale vengono rivelati indebitamente informazioni riguardanti la loro vita sessuale (c.d. dati sensibili).
LA SOLUZIONE: proposto ricorso d’urgenza, il Tribunale ha disposto la cessazione della condotta lesiva da parte della trasmissione televisiva. Successivamente, a seguito di una causa ordinaria, è stato riconosciuto il risarcimento del danno alla coppia i cui dati erano stati trattati illecitamente.
IL CASO: il numero diretto dell’ufficio dell’amministratore delegato di un istituto bancario viene pubblicato sull’elenco telefonico ed indicato come contatto della banca.
LA SOLUZIONE: promosso il giudizio nei confronti del gestore telefonico, il Tribunale di Milano ha inibito la reiterazione della pubblicazione contestata e ha riconosciuto un congruo risarcimento dei danni in favore della Cliente.