Con la decisione n. 63/2025, pubblicata il 14 luglio 2025, il Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha enunciato due importanti principi di diritto in materia di giustizia sportiva. Il caso è stato seguito direttamente dal nostro studio legale.
1. Corretta Notifica e Ruolo della Procura Federale
In risposta all’eccezione preliminare sollevata dalla Federazione resistente – che eccepiva la nullità del ricorso per omessa notifica alla Procura Federale – il Collegio di Garanzia ha chiarito che la Procura Federale costituisce un’articolazione organica della Federazione stessa. Di conseguenza, una volta che il ricorso sia stato correttamente notificato – o, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), “trasmesso” – alla Federazione sportiva competente, il contraddittorio deve ritenersi correttamente e pienamente instaurato.
Contestualmente, il Collegio ha auspicato un intervento chiarificatore del legislatore sportivo, rilevando una certa mancanza di chiarezza nella normativa attualmente vigente sul punto.
2. Valutazione delle Prove e Controllo Giurisdizionale
Nel merito, il Collegio di Garanzia ha enunciato principi fondamentali in materia di valutazione (o mancata valutazione) delle prove da parte degli Organi di Giustizia Federali. In particolare, ha affermato la possibilità di intervento del Collegio nei casi in cui tali organi abbiano omesso l’esame di prove decisive, la cui corretta valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
La decisione sottolinea che il sindacato del Collegio di Garanzia è legittimo qualora gli organi di giustizia di merito abbiano trascurato di motivare su un punto decisivo a causa della mancata valutazione di una prova rilevante – soprattutto quando tale prova è in grado di invalidare l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato la decisione originaria. Come affermato nella pronuncia:
“Il sindacato del Collegio di Garanzia è pienamente legittimo nei casi in cui gli Organi di Giustizia Federali abbiano omesso la motivazione su un punto decisivo della controversia a causa del mancato esame di una prova, e in particolare quando la prova non esaminata attesti circostanze tali da ‘invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento’”
(Collegio di Garanzia, Sezione IV, Decisione n. 30/2016).
Esito Favorevole per il Nostro Assistito
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso presentato dal nostro studio in favore di un tesserato – candidato alla presidenza di un Comitato Regionale – avverso la decisione della Corte Federale d’Appello che lo aveva squalificato per 12 mesi a causa di un asserito comportamento minaccioso ai danni dell’altro candidato. Quest’ultima aveva completamente omesso la valutazione di elementi probatori rilevanti che “avrebbero potuto condurre a una diversa valutazione dei fatti controversi.” Il Collegio ha fortemente censurato l’operato della Corte d’Appello, definendolo “sicuramente contraddittorio e, per certi versi, illogico.”
Questa pronuncia rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela del giusto processo, della coerenza interpretativa e della correttezza procedurale nell’ambito della giustizia sportiva.
(Collegio di Garanzia, Sezione IV, Decisione n. 63/2025)