Con sentenza depositata in data 11 giugno 2025, la Corte d’appello di Roma ha ribadito un principio già noto, vale a dire che l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale è differente da quella avverso una sentenza civile, essendo soggetta la prima a precisi limiti e condizioni.

Nel caso di specie, la nostra assistita era risultata vittoriosa in un lodo arbitrale in materia di appalto e di inadempimento contrattuale della controparte appaltatrice.

Insoddisfatta del lodo arbitrale, la controparte lo impugnava avanti la Corte d’appello ma articolava l’atto come un ordinario appello lamentando la contraddittorietà del lodo al di fuori dei limiti previsti dall’art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c..

In accoglimento di nostre specifiche eccezioni, la Corte d’appello ha affermato che il lodo arbitrale non conteneva alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo, né tra la motivazione e i capi del dispositivo stesso.

Infatti, nel giudizio di impugnazione arbitrale, non rilevano come vizi del lodo eventuali contraddizioni interne tra le diverse parti della motivazione (in questi termini, Cass., 12 gennaio 2021, n. 291; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., 9 giugno 2021, n. 16077; Cass., ord., 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass., 28 maggio 2014, n.11895).

Di conseguenza, la domanda di controparte è stata respinta con riconoscimento delle ragioni della nostra cliente.

(App. Roma, Sentenza n. 4286/2025 pubbl. il 07/07/2025)

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