Il Tribunale di Roma si è recentemente espresso sulla durata e sull’efficacia della polizza sanitaria integrativa stipulata dalla Cassa Nazionale del Notariato, destinata agli iscritti che possono aderirvi entro determinati termini e secondo certe condizioni ottenendo prestazioni ulteriori rispetto alla polizza base (c.d. grandi eventi) riconosciuta a tutti.
Il caso specifico riguarda un notaio che aveva aderito alla polizza integrativa subito dopo aver riportato un grave infortunio (frattura della rotula).
Richiesta la copertura assicurativa, la compagnia assumeva di non essere tenuta a coprire le spese che non fossero impreviste al momento dell’adesione.
Accogliendo la domanda dell’assicurato, il Tribunale ha affermato che la polizza deve essere considerata efficace a partire dalla data indicata nelle condizioni di adesione, indipendentemente dalla data di adesione effettiva del notaio.
Infatti, nelle condizioni di assicurazioni si fa espresso riferimento a tutte le prestazioni sanitarie derivanti da infortuni pregressi, senza circoscrivere l’ambito della garanzia assicurativa alle sole prestazioni imprevedibili.
Viceversa, non è stata ritenuta fondata la tesi della compagnia secondo cui non sono coperte le prestazioni sanitarie che, al momento della stipulazione del contratto non sono prevedibili, per mancanza del carattere dell’aleatorietà, con conseguente nullità della clausola, ai sensi dell’art. 1418 c.c.