Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante della privacy) ha irrogato una sanzione pecuniaria di 5.000 Euro ad un bar di Bologna che aveva installato un impianto di videosorveglianza all’interno e all’esterno del proprio locale.

La sanzione è stata applicata in quanto l’impianto di videosorveglianza:

  • non era segnalato da appositi cartelli “visibili, intelligibili e chiaramente leggibili” dagli avventori prima di entrare nell’area videosorvegliata, vale a dire nel raggio di ripresa delle telecamere;
  • non era stato previamente autorizzato dall’Ispettorato del lavoro.

Sotto il primo punto di vista, il Garante ha infatti evidenziato che, come oramai noto, la videosorveglianza determina un trattamento di dati personali che, in quanto tale, deve essere preceduto da una informativa sia pure sommaria agli interessati dell’esistenza di tale sistema al fine di decidere se acconsentire o meno al trattamento della loro immagine entrando nella zona di registrazione.

Successivamente gli interessati devono essere messi in grado di ottenere tutte le ulteriori informazioni obbligatorie (a titolo meramente esemplificativo, i dati del titolare del trattamento, le modalità dello stesso, i diritti spettanti agli interessati etc.).

Per quanto concerne la mancata autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro, il Garante ha evidenziato come il sistema di videosorveglianza installato nel locale dell’esercente sanzionato riprendesse anche i lavoratori e necessitasse pertanto di previa autorizzazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), qualora dagli gli apparati di videosorveglianza derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell’attività dei dipendenti, gli stessi “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

La relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Quindi, in caso intendano installare sistemi di videosorveglianza, tutti i gestori di esercizi pubblici (negozi, bar, ristoranti, cinema etc.) devono attenersi all’obbligo – prima dell’installazione – di concludere un accordo con le rappresentanze sindacali, ove esistenti, oppure richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro.

(provvedimento n. 467 del 17 luglio 2024)

 

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